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Denominazione associazione: LOAD
STATUTO
ART. 1 – (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile, l’associazione di promozione sociale di denominazione: LOAD, con sede in Via fratelli Cervi 40, nel Comune di Minerbio, Bologna.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa. L’organizzazione ha durata illimitata.
ART. 2 – (Finalità)
- L’associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. L’Associazione é apartitica e apolitica, con finalità volte alla progettazione, promozione e diffusione di iniziative a favore della conoscenza e della valorizzazione delle culture locali. L’Associazione persegue esclusivamente il fine di utilità sociale mediante gli strumenti dell’arte, dell’architettura e delle discipline correlate.
- Le finalità che si propone sono in particolare:
-operare in favore delle collettività, nazionali ed estere, favorendo i processi di sviluppo umani delle comunità attraverso progetti di architettura, urbanistica, paesaggio, costruzione, riqualificazione e conservazione del patrimonio costruito e degradato, che siano socialmente sostenibili e rispettosi del contesto sociale, ambientale e culturale in cui sussistono;
-promuovere attività culturali legate al recupero ed riuso di tecniche tradizionali e sapere locale, in ambienti rurali ed urbani;
-costruire strutture socialmente utili in contesti di emergenza, coinvolgendo le popolazioni più sfavorite in processi di riqualificazione e riscatto sociale e contribuendo al miglioramento dell’habitat sociale, asservendo al compito principale di fornire qualità dell’abitare e spazi di aggregazione per la collettività;
-accompagnare i processi di miglioramento delle tecniche costruttive locali incentivandone l’uso delle risorse naturali reperibili in-loco e delle lavorazioni artigianali che coinvolgano processi di auto-costruzione e sviluppo locali;
-favorire la costruzione di relazioni solidali e reti comunitarie nazionali ed internazionali attraverso iniziative di cooperazione e proponendosi di elaborare, attuare e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale locale, integrato e sostenibile.;
-sostenere lo sviluppo di economie locali legate alle tradizioni culturali, arti visive, arti figurative e decorative, artigianato e prodotti derivanti da risorse materiali locali;
-realizzare attività di sostegno in contesti sottosviluppati mediante l´attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli, così come la promozione dello sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
-promuovere attività di protezione delle risorse naturali e ambientali nel rispetto dell’ambiente;
-promuovere lo studio, percorsi di formazione, la tutela dei beni culturali e la ricerca sulla cultura, l’arte, la spiritualità e la storia dei Paesi in cui sono contestualizzati gli interventi;
-collaborare con Enti, Istituzioni ed Organizzazioni, pubbliche e private, con finalità di soliedarietà sociale, con la promozione e l’organizzazione di eventi di vario tipo, quali, ad esempio: conferenze, seminari, feste, mostre, cineforum, attività nelle università, creazione di un blog di informazione su tutte le attività in corso;
-organizzare e partecipare ad iniziative promozionali come raccolta fondi con eventi pubblici, anche con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ricevimento erogazioni private, crowdfunding, finanziamenti pubblici, finalizzate al proprio finanziamento.
ART. 3 – (Soci)
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione al libro dei soci, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato e si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
- Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante posta elettronica. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
ART. 6 – (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
- L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto economico-finanziario;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
ART. 12 – (Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- In caso di assenza o impedimenti del Presidente le sue funzioni sono demandate al Vice Presidente.
ART. 13 – (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti e istituzioni pubbliche, dell’Unione Europea e altri organismi internazionali,anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.